Calendario venatorio Veneto: il Consiglio di Stato conferma le sospensioni
Con l’ordinanza cautelare n. 3692 del 10 ottobre 2025, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Federcaccia contro la sospensione di alcune disposizioni del calendario venatorio 2025/26 della Regione Veneto. La decisione conferma integralmente quanto già stabilito dal TAR di Venezia con ordinanza del 5 settembre scorso.
La vicenda vede coinvolti diversi attori: da un lato la Regione e Federcaccia, dall’altro le associazioni ambientaliste Lega Abolizione Caccia, LNDC, LAV, LIPU e OIPA, tutte costituite in giudizio a tutela della fauna selvatica.
Cosa resta sospeso nel calendario venatorio 2025/26
La pronuncia del Consiglio di Stato ha effetto immediato e riguarda tre punti chiave del calendario venatorio regionale:
Caccia nei valichi montani
Resta sospeso l’esercizio della caccia nei valichi montani del Veneto interessati dalla migrazione dell’avifauna, in particolare nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) segnalate all’Unione Europea. Si tratta di aree strategiche per il passaggio degli uccelli migratori, dove la pressione venatoria può compromettere la conservazione delle specie.
Riduzione del carniere dell’Allodola
È confermato il dimezzamento del carniere giornaliero e stagionale per la specie Allodola. I limiti di abbattimento restano fissati a 5 capi al giorno e 25 per l’intera stagione venatoria, in linea con le indicazioni ISPRA e con le misure precauzionali richieste dalle normative europee.
Moriglione: carniere azzerato
Viene mantenuta la sospensione del carniere relativo alla specie Moriglione. Il tetto massimo stabilito per tutta la stagione (2.472 capi in tutta la Regione Veneto) è stato ritenuto non gestibile con strumenti di controllo efficaci. Secondo i giudici, non è possibile garantire il rispetto di tale limite, rendendo necessaria la sospensione completa.
Le motivazioni della decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le argomentazioni di Federcaccia, che aveva sostenuto tra l’altro la regolarità della concessione venatoria in virtù del pagamento delle relative tasse da parte dei cacciatori. I giudici hanno confermato la legittimità della sospensione, richiamando la necessità di tutelare il patrimonio faunistico e il rispetto dei pareri tecnico-scientifici forniti dagli enti competenti.
Le associazioni ambientaliste, patrocinate dall’avvocato Claudio Linzola, hanno evidenziato il tentativo della Regione Veneto di eludere le prescrizioni del TAR, in particolare sulla questione del Moriglione, ottenendo il pieno accoglimento delle proprie richieste.
Prossime decisioni in arrivo
La trattazione di merito del ricorso è fissata per il 27 novembre 2025. In quella sede il TAR di Venezia dovrà esprimersi su ulteriori aspetti del calendario venatorio regionale, tra cui:
la data di chiusura della caccia a quattro specie di avifauna: Tordo sassello, Canapiglia, Germano reale e Gallinella d’acqua
l’uso di munizioni contenenti piombo, oggetto di normative europee più restrittive
la validità degli studi presentati dalla Regione Veneto per giustificare deroghe al parere obbligatorio dell’ISPRA
Si tratta di temi di grande rilievo ambientale, che potrebbero incidere profondamente sulla regolamentazione venatoria del territorio regionale nei prossimi anni.
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