DL Transizione 5.0 e nuove aree idonee: luci e ombre del decreto secondo le associazioni ambientaliste
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Transizione 5.0, che contiene la nuova definizione delle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, inizialmente previste nel DL Energia. Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente e WWF evidenziano che, nonostante alcuni miglioramenti rispetto al Decreto Legislativo 199/2021, l’impianto normativo continua a presentare problemi strutturali e rischia di generarne di nuovi.
Un quadro istituzionale frammentato e poco coordinato
Le associazioni segnalano l’anomalia di intervenire con un decreto-legge su un tema già oggetto di revisione attraverso un decreto legislativo. Questa sovrapposizione di strumenti normativi contribuisce a un quadro disorganico, con modifiche non armonizzate e prive di una visione complessiva, aumentando incertezza e complessità per investitori e amministrazioni.
Aree idonee e aree di accelerazione: un nodo ancora irrisolto
Nonostante alcune migliorie, resta irrisolta la relazione tra aree idonee e aree di accelerazione. Esiste il rischio che la selezione regionale delle aree idonee crei colli di bottiglia che rallentino anche le aree di accelerazione, che devono rispettare tempistiche europee stringenti. Secondo le associazioni, le modifiche introdotte non chiariscono in modo sufficiente il rapporto tra i due strumenti, con il rischio di alimentare conflitti istituzionali.
Un limite necessario alle Regioni, ma problemi ancora aperti
È considerato positivo il divieto per le Regioni di restringere ulteriormente le aree idonee rispetto ai criteri fissati dal Governo. In passato, alcune amministrazioni avevano ridotto le superfici idonee fino al 99 per cento, come nel caso della Sardegna. Tuttavia, questo passo avanti non basta a risolvere le principali criticità della normativa.
Impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaico: nodi tecnici irrisolti
Il decreto conferma che i siti con impianti già esistenti possono essere considerati aree idonee in caso di potenziamenti che non superino il 20 per cento di ampliamento. Tuttavia, questa possibilità non viene estesa agli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, un’esclusione giudicata irragionevole dalle associazioni.
Due criticità principali vengono evidenziate:
mancanza di distinzione tra terreni agricoli produttivi e non produttivi, inclusi quelli limitrofi a zone industriali o di bonifica
assenza di differenziazione tra fotovoltaico tradizionale e agrivoltaico, nonostante quest’ultimo possa sostenere sia la produzione energetica sia il reddito degli agricoltori
Viene criticata anche la nuova definizione di impianto agrivoltaico, ritenuta troppo restrittiva perché limitata ai sistemi sospesi da terra, trascurando che la tecnologia dovrebbe essere adattata alle colture e non viceversa.
Limiti territoriali e fasce di rispetto: criteri non sempre coerenti
Il decreto consente installazioni nelle aree adiacenti a siti industriali, produttivi e commerciali, ma introduce fasce di rispetto giudicate incoerenti: 350 metri per gli impianti fotovoltaici e 500 metri per il biometano, un divario di cui non è chiara la motivazione.
Restano escluse dalle aree idonee le fasce fino a 500 metri dalle linee ferroviarie, previsione che era stata introdotta durante il Governo Draghi e ora non confermata. Analogamente, il limite di 300 metri dalle reti autostradali è considerato troppo restrittivo, mentre non viene riconosciuto il potenziale delle aree lungo superstrade e viabilità principale.
Un limite massimo del 3 per cento che penalizza sviluppo e agricoltura
Particolarmente criticato è il tetto massimo del 3 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) che può essere destinato alle aree idonee. Se il limite minimo dello 0,8 per cento è considerato sensato, quello massimo viene definito irrazionale.
Secondo le associazioni, il vincolo non tiene conto:
della varietà delle vocazioni agricole regionali
del diritto degli agricoltori a migliorare le condizioni produttive
degli effetti crescenti dei cambiamenti climatici sul settore agricolo
Si sottolinea che la tutela dell’agricoltura non passa dalla conservazione formale delle superfici, ma da politiche capaci di mitigare eventi estremi e sostenere l’adattamento climatico.
Beni paesaggistici e vincoli
Il decreto introduce una fascia di rispetto di 3 km attorno ai beni sottoposti a tutela paesaggistica, riducendo la precedente soglia di 7 km. Nonostante la riduzione, manca una chiara indicazione che queste aree diventino ordinarie e non viene specificato il riferimento ai piani paesaggistici vigenti.
Inoltre, la possibilità per Regioni e Comuni di escludere aree ritenute incompatibili sulla base dei piani paesaggistici rischia di creare ampia discrezionalità e un ulteriore rallentamento procedurale.
Battuta d’arresto per comunità energetiche e autoconsumo
Il DL Transizione 5.0 non prevede eccezioni per impianti in autoconsumo e per le comunità energetiche rinnovabili, realtà di dimensioni ridotte ma ad alto valore sociale. Per le associazioni ambientaliste, si tratta di un passo indietro che potrebbe compromettere i progressi fatti da molte Regioni negli ultimi anni.
Un decreto con molte criticità
Nonostante alcune correzioni attese da tempo, il DL Transizione 5.0 presenta ancora numerosi punti critici che rischiano di limitare lo sviluppo delle rinnovabili. Le associazioni chiedono un approccio normativo più coerente, flessibile e capace di favorire realmente la transizione energetica, evitando sovrapposizioni legislative e rigidità non giustificate.
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