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Impianti fotovoltaici domestici, come chiedere le agevolazioni

impianti fotovoltaici domestici

Impianti fotovoltaici domestici, come chiedere le agevolazioni

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il regolamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico, che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici domestici a servizio di unità immobiliari residenziali di famiglie in condizione di disagio economico.

L’obiettivo del Fondo, alla cui operatività lavora il Gestore dei Servizi Energetici, è realizzare nel biennio 2024-2025 almeno 31mila impianti fotovoltaici di piccola taglia in favore di altrettante famiglie meno abbienti.

In particolare, il regolamento definisce i requisiti delle famiglie che possono beneficiare dell’impianto fotovoltaico a titolo gratuito e dei soggetti che potranno realizzare gli impianti, nonché quelli relativi agli impianti fotovoltaici e ai servizi accessori inclusi per il monitoraggio, la manutenzione, la assicurazione. Inoltre, il regolamento dispone le modalità di accesso e le tempistiche di erogazione dei contributi.



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“Con il regolamento – spiega il ministro Gilberto Pichetto – possiamo dare operatività a un provvedimento molto importante che punta a contrastare la povertà energetica intervenendo sulle fasce indigenti e sostiene, allo stesso tempo, lo sviluppo di impianti rinnovabili: un duplice obiettivo al quale teniamo molto”.

Il Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro del Piano di Sviluppo e Coesione del MASE, è di natura rotativa e sarà alimentato dai proventi derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica immessa in rete, in eccedenza rispetto a quella autoconsumata.

Requisiti di ammissibilità in capo al soggetto beneficiario

I soggetti che intendono richiedere l’accesso all’agevolazione del meccanismo REN devono preliminarmente registrarsi come “Operatore” sul portale del GSE “Area Clienti“.

ISEE. I beneficiari delle agevolazioni del DM REN sono esclusivamente persone fisiche appartenenti a nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 euro, o 30.000,00 euro per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) richiesta attraverso i servizi digitali dell’INPS relativamente all’anno precedente alla presentazione della domanda. Per accedere a questa misura, il beneficiario deve disporre di un’attestazione ISEE valida entro i limiti sopra menzionati prima di presentare la richiesta di accesso al beneficio descritta al paragrafo 3.1.

Diritto reale. I beneficiari devono essere titolari di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, oppure su aree e spazi pertinenti dove sarà realizzato l’impianto fotovoltaico che accede alle agevolazioni. Il diritto reale può essere detenuto dal beneficiario anche in quota parte o con altri soggetti.

Intestazione contratto di fornitura. Il beneficiario o un’altra persona fisica appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE devono essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo legate alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare, o del punto di connessione alla rete elettrica, che dovrà risultare attivo al momento della presentazione della domanda. Non devono essere presenti impianti di produzione già in esercizio presso tale punto di connessione. L’impianto di produzione per il quale si richiede il contributo in conto capitale dovrà essere di nuova costruzione e rispettare i requisiti descritti nel paragrafo 2.5. Il beneficiario utilizza l’energia elettrica autoconsumata per soddisfare i bisogni energetici dell’unità immobiliare di residenza anagrafica del nucleo familiare. L’energia elettrica eccedentaria immessa nella rete è ritirata dal GSE e le risorse economiche derivanti sono destinate al Fondo per 20 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto. Non sono a carico del beneficiario gli oneri di istruttoria di cui all’art. 25, comma 1, del DL 91/2014 e all’art. 1 del DM 24 dicembre 2014.

Ciascun beneficiario può usufruire dell’agevolazione una sola volta. È preclusa la fruizione dell’agevolazione agli altri componenti del nucleo familiare ai fini ISEE a cui appartiene lo stesso beneficiario. Il beneficiario può realizzare nuove porzioni di impianto (potenziamenti) dopo l’entrata in esercizio dell’impianto, ma tali potenziamenti non potranno beneficiare del contributo REN come previsto dall’art. 6, comma 2, del DM REN. In questo caso, l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dalla sezione potenziata:

  • rimane a disposizione del beneficiario se viene creata una Unità di Produzione (UP) separata sul sistema GAUDI di Terna;
  • viene ceduta al GSE e il relativo controvalore economico destinato al Fondo se non viene creata una UP separata sul sistema GAUDI di Terna.

I sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica elettrica, anche se associati all’impianto fotovoltaico, non costituiscono una spesa ammissibile per questa misura, ma il beneficiario può procedere all’acquisto e all’installazione a proprie spese.

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