Entra in vigore la Legge Brambilla: pene più severe e carcere per chi maltratta gli animali
E’ ufficialmente in vigore da ieri la Legge Brambilla, la prima riforma organica del Titolo IX-bis del Codice penale, dedicata ai reati contro gli animali. Promossa dalla deputata Michela Vittoria Brambilla (Noi Moderati), segna una svolta epocale nel riconoscimento degli animali come esseri senzienti e soggetti di diritto.
Pene più severe per chi maltratta o uccide animali
Il nuovo testo di legge introduce un inasprimento generale delle pene per i principali reati contro gli animali:
Art. 544-bis – Uccisione di animali: reclusione da 6 mesi a 3 anni (fino a 4 anni con sevizie) e multe da 5.000 a 60.000 euro.
Art. 544-ter – Maltrattamenti: reclusione obbligatoria da 6 mesi a 2 anni con multa.
Artt. 544-quater e quinquies – Spettacoli e combattimenti: pene più alte anche per i partecipanti.
Art. 544-sexies – Confisca: vietato abbattere o cedere animali sotto indagine.
Nuove aggravanti
Con il nuovo art. 544-septies, le pene aumentano fino a un terzo nei seguenti casi:
Reato commesso in presenza di minori
Coinvolgimento di più animali contemporaneamente
Diffusione online tramite immagini o video
Pene più dure per abbandono e detenzione inadeguata
Chi abbandona animali domestici o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura ora rischia:
Arresto fino a 1 anno
Ammenda da 5.000 a 10.000 euro
Sospensione della patente se l’abbandono avviene su strada pubblica o con veicolo
Stop alla catena: vietato legare cani e gatti
Per la prima volta a livello nazionale, è vietato tenere cani e gatti legati alla catena, salvo eccezioni sanitarie. La sanzione amministrativa va da 500 a 5.000 euro. Le leggi regionali più restrittive restano valide.
Più tutele anche per la fauna selvatica
La legge modifica gli artt. 727-bis e 733-bis c.p., con pene più severe per:
Uccisione o cattura di specie protette
Distruzione di habitat in aree naturali tutelate
Reati contro animali da allevamento
Il nuovo art. 638 c.p. punisce con 1–4 anni di reclusione chi uccide o danneggia tre o più animali da allevamento senza necessità, anche in assenza di sequestro. Eliminata la non punibilità per chi uccide volatili sui propri terreni.
Stretta sul traffico illecito di animali da compagnia
Basta un solo requisito mancante (identificazione o certificato sanitario) per configurare il reato di traffico illecito di animali da compagnia. In passato dovevano mancare entrambi.
Affido definitivo
Con il nuovo art. 260-bis cpp, il giudice può disporre l’affido definitivo degli animali sequestrati, vietando l’abbattimento o l’alienazione durante l’intero procedimento penale.
Coordinamento tra forze di polizia
Il Ministero dell’Ambiente, insieme a Interno, Salute e Masaf, coordinerà le forze dell’ordine per un’azione unificata e più efficace contro i reati sugli animali.
Ravvedimento operoso e Sinac
Esclusa l’applicazione di sanzioni per chi regolarizza spontaneamente l’identificazione degli animali, grazie al meccanismo del ravvedimento operoso.
Criticità segnalate
Le associazioni animaliste sottolineano alcune lacune della riforma:
Identificazione cuccioli possibile oltre i due mesi
Mancanza di un registro nazionale dei reati
Nessun divieto di detenzione per condannati per reati gravi
Con la Legge n. 82/2025, l’Italia compie un passo fondamentale nel riconoscere la dignità giuridica degli animali. La sua efficacia, però, dipenderà dall’applicazione concreta da parte di giudici, forze dell’ordine e cittadini.
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