Caccia in deroga a fringuelli e storni, il TAR Lombardia annulla la delibera della Regione
Il TAR di Milano ha annullato i provvedimenti della Regione Lombardia che autorizzavano il prelievo in deroga di fringuelli e storni per la stagione venatoria 2025/26. Con la sentenza n. 00976/2026, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato da ENPA, LAC, LAV, LIPU, LNDC Animal Protection e WWF Italia.
La decisione segna un nuovo stop alle deroghe sulla caccia a specie protette e ribadisce che le eccezioni previste dalla normativa europea devono essere realmente straordinarie e rigorosamente motivate.
Perché il TAR ha annullato la delibera regionale
Il Tribunale ha richiamato un principio chiave della Direttiva Uccelli: la deroga alla tutela di specie protette può essere concessa solo in presenza di condizioni eccezionali e con prove solide.
Nel caso lombardo, secondo i giudici, mancavano due elementi fondamentali:
assenza di alternative: la Regione non ha dimostrato l’inesistenza di soluzioni soddisfacenti diverse dall’abbattimento
carenza di motivazione: la delibera non era supportata da un’istruttoria adeguata e riproponeva schemi già censurati dalla giurisprudenza nazionale ed europea
Il TAR ha dunque ritenuto illegittimo il provvedimento che autorizzava l’uccisione di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1° ottobre e il 30 novembre.
Il precedente del Consiglio di Stato e le critiche delle associazioni
Già nel 2025 il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 3968/2025, aveva sospeso la delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste. Tuttavia, la sospensione arrivò a stagione venatoria avanzata, quando migliaia di uccelli erano già stati abbattuti.
Le associazioni parlano di accanimento burocratico e denunciano il ripetersi di provvedimenti considerati illegittimi, nonostante i richiami della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Secondo i ricorrenti, l’utilizzo sistematico delle deroghe per la caccia a specie protette rappresenta un danno alla biodiversità e un uso improprio di risorse pubbliche.
Il rischio di nuove procedure d’infrazione europee
Le associazioni ambientaliste segnalano inoltre il rischio che altre Regioni possano tentare di riaprire le deroghe anche per la stagione in corso, nonostante la chiarezza delle pronunce giudiziarie.
Un simile scenario potrebbe esporre l’Italia a procedure d’infrazione da parte dell’Unione Europea, con possibili sanzioni economiche a carico della collettività.
Per le organizzazioni ricorrenti, la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non può diventare oggetto di scelte politiche contingenti. La sentenza del TAR di Milano rappresenta dunque un precedente rilevante per le future stagioni venatorie e per l’applicazione rigorosa delle norme europee sulla tutela degli uccelli selvatici.
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